A Cosenza un dirigente troppo “nostalgico”

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A Cosenza un Dirigente scolastico ha emanato una circolare in cui obbliga il personale docente e ATA a rispettare delle regole e procedure ormai ampiamente superate dal nuovo Contratto collettivo di lavoro, in caso di richiesta di permesso retribuito o assenza per malattia.

“Purtroppo – dichiara Paolo Pizzo segretario regionale della UIL scuola Calabria – esiste ancora qualche dirigente “nostalgico” legato a vecchie pratiche di comando e non aggiornato sulle nuove norme o più semplicemente, ritiene di non applicarle arrogandosi un diritto al di sopra delle leggi”.

La circolare, su cui il nuovo segretario regionale della UIL scuola Calabria ha chiesto un intervento da parte della Direzione regionale, è stata smontata punto per punto nelle parti in cui si ritiene che vulneri i diritti dei destinatari.

Ad esempio, nel paragrafo dedicato alla “malattia”, il dirigente scrive che “il dipendente è tenuto a recapitare o spedire mezzo raccomandata A.R. domanda e relativo certificato medico entro cinque giorni successivi all’inizio del congedo o della proroga. Quest’obbligo in realtà non è più in vigore, in quanto è stato sostituito dalla nuova prassi che prevede l’invio del certificato medico esclusivamente in modalità telematica e che non vi è alcun obbligo per il dipendente di presentazione della certificazione medica con le modalità indicate nella circolare in oggetto.

Nella circolare nel paragrafo dedicato ai “permessi retribuiti per motivi personali”, il dirigente scrive che “possono essere concessi per esami e concorsi (8 giorni), per lutto (3 giorni), per motivi personali o familiari (8 giorni)” e che detti permessi devono essere documentati entro il giorno successivo alla fruizione.

In realtà la parola “concessi” è errata, in quanto in questo caso i giorni sono un diritto del lavoratore (e non appunto una concessione). Non vi è dunque possibilità di diniego da parte del dirigente scolastico.

Nella circolare nel paragrafo dedicato ai “permessi brevi” infine, il dirigente scrive che tali permessi possono essere attribuiti per “gravi motivi personali” e che implicano “la presentazione di documentazione attestante la necessità inderogabile di fruizione.”

Non è assolutamente corretto indicare che alla base della richiesta i motivi debbano essere “particolari” o “gravi” e nemmeno che si debba presentare una documentazione attestante la necessità inderogabile di fruizione. Il Contratto, infatti, per tali permessi non ha individuato nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio.

 

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