Chi si occupa della sicurezza e di chi è la responsabilità in caso di infortunio per tutti quegli studenti che svolgono dei percorsi di stage in azienda’?
Solo qualche giorno fa uno studente di 16 anni, impegnato in uno stage in un’azienda in provincia di Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente, e gli è stata amputata parzialmente una mano.
Ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 lo studente è da considerare lavoratore a tutti gli effetti anche se impegnato presso l’azienda con il mero ruolo di stagista. L’articolo dice infatti che: “è da considerarsi lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Rientrano nella categoria dunque “(…) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici(…)”.
La formazione sulla sicurezza che prevede 4 ore di carattere generale e 8 specifiche può essere svolta sia dalla scuola che dall’azienda ospitante, in base all’accordo sottoscritto dalle parti. L’azienda poi dovrà, secondo quanto scritto nella guida operativa del MIUR dell’ottobre 2015, integrare questa formazione iniziale con ore dedicate ai rischi legati al ruolo che l’allievo ricoprirà all’interno della struttura.



















