Aspettativa per motivi personali e familiari: come funziona?

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Quali sono le possibilità per un docente che deve assistere un familiare con grave handicap?

Il congedo è regolato dall’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011. La legge stabilisce che la condizione di gravità sia requisito inderogabile perché sia riconosciuto il congedo.

I soggetti legittimati alla fruizione del congedo sono il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado.

Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità: il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile; uno dei figli conviventi della persona; uno dei fratelli o sorelle conviventi e infine un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona.

Nei casi di unione civile uno dei due componenti dell’unione civile può usufruire del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altro componente dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

Il limite complessivo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Il congedo straordinario inoltre non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza. Il dipendente che intenda fruire del congedo deve presentare copia autenticata del certificato attestante l’handicap, autocertificare il grado di parentela con il disabile, dichiarare i dati inerenti la residenza anagrafica, dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato e presentare dichiarazione da parte degli altri familiari in cui si evince che non vi è contemporaneità di fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo o dei permessi.

Durante il congedo si percepisce un’indennità, pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

 

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