Gli insegnanti devono recuperare le ore di chiusura straordinaria della scuola?

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In questi giorni di forte mal tempo in molte città italiane i Comuni hanno chiuso temporaneamente le scuole per ragioni di sicurezza. Il poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole è in mano infatti ai rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Ma qual è la differenza tra sospensione delle attività e chiusura vera e propria della scuola?

La sospensione delle attività è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola, non i docenti, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale come collegi docenti e consigli di classe. Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal contratto.

La chiusura della scuola invece può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari come nevicate, alluvioni, disinfestazioni ed elezioni politiche. In questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore vengono quindi assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti.

Se invece le attività non sono sospese, questo principio decade: se, per esempio, ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti  di sospensione delle attività o di chiusura della scuola, il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal contratto.

 

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