Ferie e permessi: differenze tra insegnanti precari e fissi

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C’è una differenza significativa tra il personale scolastico assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo determinato, anche per quanto riguarda la gestione di permessi e ferie.

In base all’articolo 15 del CNL del 2007 il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • Otto giorni per tutto l’anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami.
  • Tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, il lavoratore ha diritto a sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

I permessi possono essere fruiti nel corso dell’anno scolastico e non riducono le ferie.

 

I permessi invece per il personale assunto a tempo determinato sono disciplinati dall’art. 19 e la differenza sostanziale rispetto ai permessi dei lavoratori a tempo indeterminato è che sono senza retribuzione:

  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

 

TaIi periodi di assenza interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Le condizioni che invece rimangono identiche per entrambi i contratti sono i 15 giorni di congedo per matrimonio e i 3 gg. per lutti e per assistenza al familiare disabile, che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato.

 

 

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