Permessi per infermità: quando è possibile richiederli?

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È possibile fruire di permessi retribuiti per grave infermità del coniuge, del convivente o di parenti entro il secondo grado?

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del permesso di 3 giorni retribuiti per grave infermità. Nel dettaglio l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”. Per fruire del permesso, l’interessato deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la notizia così che venga concesso il permesso e stabiliti i giorni nei quali sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’inizio della grave infermità.

I permessi per grave infermità sono interamente retribuiti per tutto il personale della scuola senza distinzione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato. I permessi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, per il trattamento di fine rapporto e dell’indennità di buonuscita, ai fini della maturazione del diritto alle ferie e della tredicesima mensilità e l’assenza non incide sul computo di altri periodi di assenza cui il personale ha diritto di fruire.

I 3 giorni di permesso possono essere fruiti per “grave infermità”

  • del coniuge;
  • di parenti entro il secondo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti;
  • soggetto componente la famiglia anagrafica (la condizione dovrà risultare da certificazione anagrafica).

Quali sono le patologie per le quali si può richiedere un permesso per grave infermità?

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

 

 

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